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Attestazione Canoni Concordati

Pubblichiamo di seguito la lettera inviata dalla Segreteria Provinciale U.P.P.I. Cremona agli organi di stampa locali in merito alle deduzioni ottenibili per contratti a canone concordato.

Egregio Signor Direttore,
chiediamo ospitalità tra le pagine del Suo giornale per rinnovare un’importante comunicazione, a chiarimento di tante richieste che ci pervengono da contribuenti-proprietari di immobili alle prese col modello precompilato per la denuncia dei redditi.
Ripetiamo che per ottenere la riduzione del 10% sulla cedolare secca in caso di stipula di contratto a canone concordato è necessario per i contraenti rivolgersi alle associazioni di categoria per quanto riguarda il conteggio del canone , che deve obbedire ai parametri previsti nell’apposito Accordo Territoriale.
Questo per poter dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate.
Il chiarimento arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota n. 0001380 del 6 febbraio 2018 e riguarda addirittura l’”obbligo di attestazione per la corretta applicazione dell’Accordo Territoriale per i contratti a canone concordato” non assistiti direttamente dalle Associazioni firmatarie ex D.M.16.01.2017 .
La nota ministeriale specifica che “per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’Accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti di acquisire l’attestazione in argomento, anche per poter dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate.”
Tale obbligo vale solo nei comuni ove sia stipulato un NUOVO Accordo Territoriale ai sensi del D.M. 16.01.17.
In caso di Accordi precedenti, invece, tale obbligo non opera.
Ed è il caso di Cremona, capoluogo di provincia considerato ad alta tensione abitativa, in cui gli Accordi Territoriali risalgono al 24.06.2010 ai sensi del “vecchio”, precedente D.M. del 2002.
Qualora venga, eventualmente, stipulato un nuovo Accordo Territoriale ai sensi del nuovo D.M. si specificheranno, al suo interno, le modalità di attestazione delle organizzazioni di categoria firmatarie e le disposizioni relative per ottenere le agevolazioni fiscali sia al Comune per la riduzione dell’IMU sia all’Agenzia delle Entrate per la riduzione della cedolare secca al 10%.
Si precisa inoltre che il nuovo D.M. del 2017 (art.1 comma 8) ha introdotto un meccanismo non presente nel precedente D.M del 2002, finalizzato ad evitare abusi legati all’erronea applicazione dei parametri presenti negli Accordi Territoriali.
Si invitano pertanto sia i proprietari che gli inquilini interessati a questa tipologia contrattuale a rivolgersi alle organizzazioni di categoria (UPPI, APPE, APPC, SUNIA e UNIAT) firmatarie dell’Accordo Territoriale stipulato nel Comune di Cremona per l’opportuna assistenza.
UPPI CREMONA
Il Segretario Provinciale
Rossella Bazzi